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SE MI TRASFERISCO ALL'ESTERO PERDO LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA?

  • 10/09/2022
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Qual è la sorte delle agevolazioni agevolazioni prima casa se il contribuente si trasferisce all'estero?

Poniamo, ad esempio, che abbia acquistato un appartamento in un dato comune usufruendo delle agevolazioni prima casa ma dopo pochi mesi abbia trasferito la residenza in un Paese straniero per ragioni lavorative.

Ebbene, con la risposta a interpello n. 399/2022 l'Agenzia delle Entrate ha fugato ogni dubbio.

Prima di entrare nel merito della questione, ricordiamo brevemente in cosa consistono le agevolazioni prima casa sotto il profilo delle imposte sui trasferimenti immobiliari:


a) applicazione del principio del "prezzo-valore", per cui le imposte sono calcolate sul valore catastale dell'immobile e non sul valore del compravenduto;

b) imposta di registro proporzionale con aliquota agevolata al 2% invece che del 9%;

c) imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 50 euro caduna.

Ecco le condizioni da rispettare per godere delle agevolazioni (Nota II-bis, art. 1della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986):

1. l'immobile deve essere ubicato nel comune nel quale l'acquirente ha, o abbia stabilito, la residenza entro 18 mesi dal rogito.
La residenza può essere stabilita anche in un comune diverso dalla residenza, purché si tratti di comune in cui l'acquirente svolge la propria attività lavorativa oppure, in caso di trasferimento all'estero del contribuente, del comune nel quale abbia sede o eserciti l'attività il datore di lavoro.
Nel caso in cui l'acquirente sia un cittadino italiano emigrato all'estero, l'immobile deve essere stato acquistato come "prima casa" sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui l'immobile è sito deve essere espressa e risultare dall'atto di acquisto, sotto pena di decadenza;

2. l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
Anche in questo caso la dichiarazione deve risultare dall'atto di acquisto;

3. l'acquirente, infine, deve dichiarare di non essere titolare, nemmeno per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

Secondo il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 399/2022, il contribuente che trasferisca la residenza all'estero non perde le agevolazioni prima casa purché abbia rispettato le condizioni indicate ai punti precedenti.

Nel caso in cui il contribuente venda l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa prima di 5 anni dalla data del rogito, saranno dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre a una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte e agli interessi di mora (Nota II-bis, art. 1, comma 4, d.p.r. 131/1986).

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