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LE ATTIVITÀ TUTELATE NELLA CITTÀ DI ROMA

  • 29/07/2022
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Chi vuole avviare un’attività produttiva nella città di Roma ha sentito certamente parlare delle “attività tutelate”.
Si tratta di attività, fra cui le professioni artigiane, che godono di un particolare regime di tutela a causa dell’area in cui si svolgono e del comparto produttivo cui si riferiscono.
Per comprendere se in un determinato locale, sito nel comune di Roma, sussiste il vincolo di un’attività tutelata è necessario rivolgersi al SUAP, Sportello Unico delle Attività Produttive.

I SETTORI TUTELATI SECONDO LA LEGGE REGIONALE

La legge della Regione Lazio n. 3/2015 contiene il riferimento, all’art. 12, «ai settori tutelati ed innovativi di particolare significato e importanza per l’economia locale», assicurando, in particolare, la tutela di quei settori che, «per motivi storici e di lunga tradizione creativo-produttiva, si sono consolidati nei costumi e nelle consuetudini a livello locale».
Il regolamento di attuazione della legge (n. 17/2016) individua specificamente i settori tutelati secondo la normativa regionale, fra cui le lavorazioni artistiche e tradizionali, oltre ai settori innovativi di particolare importanza per lo sviluppo dell’economia territoriale, nei quali le imprese possono ottenere il relativo riconoscimento (all. A).


AMBITO DI APPLICAZIONE

Per espressa previsione della delibera del Consiglio comunale di Roma n. 49/2019 (art. 8), la disciplina delle attività tutelate nel tessuto della Città Storica si applica ai Tessuti T1, T2, T3, T4, T5, ovunque localizzati nella Città Storica, e T6, ove localizzato all’interno del perimetro del Sito UNESCO.
Per “Tessuti della Città Storica” si intendono «gli isolati o parti di isolato ad essa appartenenti costituiti dall’aggregazione di edifici, con relativi spazi aperti di pertinenza e l’esclusione delle sedi viarie, riconducibili a regole sostanzialmente omogenee d’impianto, suddivisione del suolo, disposizione e rapporto con i tracciati, nonché di prevalente caratterizzazione tipologica, formale, costruttiva e funzionale. Rientrano in tali tessuti gli edifici seriali e gli edifici a tipologia edilizia speciale esprimenti le stesse regole del tessuto di appartenenza», (art. 25, Norme tecniche di attuazione del PRG, Piano regolatore generale del Comune di Roma).
I tessuti menzionati si riferiscono alle seguenti aree:

T1: Tessuti di origine medioevale
T2: Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria
T3: Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca
T4: Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato
T5: Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme
T6: Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue

Ricordiamo che la delimitazione del territorio ai fini dell’applicazione del regime di tutela procede per cerchi concentrici, in modo tale che, all’interno di una determinata area, siano poi individuati i diversi ambiti di tutela.


LE ATTIVITÀ TUTELATE NELLA DCC N. 49/2019

L’art. 8 della DCC (delibera del Consiglio comunale) n. 49/2019 definisce attività tutelate le attività commerciali in forma di esercizio di vicinato (superficie non superiore a 250 mq) o artigianali esercitate nei locali siti nei Tessuti precedentemente indicati:

a) vendita settore alimentare, a condizione che non venga effettuato il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia posti in vendita, fatte salve le prescrizioni relative alle attività esercitate nell’area UNESCO di cui al successivo Titolo V;
b) laboratori artigiani di cui alla legge regionale n. 3/2015, ad esclusione delle attività di carrozzeria e autofficina per riparazione di auto e delle attività di artigianato della tipologia alimentare che effettuano il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, fatte salve le prescrizioni relative alle attività esercitate nell’area UNESCO di cui al successivo Titolo V;
c) vendita di prodotti di erboristeria;
d) vendita di libri, anche abbinati a prodotti audiovisivi e a strumenti musicali;
e) vendita esclusiva di articoli di cancelleria e di libri (cartolibreria);
f) vendita di articoli religiosi e arredi sacri con esclusione dei souvenir diversi dagli oggetti di culto religioso;
g) vendita di oggetti di antiquariato;
h) galleria d’arte esercitata in forma esclusiva di esercizio commerciale ai sensi del d.lgs. n. 114/1998 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. n. 633/1941 e in locali aventi una superficie di vendita non inferiore a 150 mq;
i) filatelia e numismatica;
j) vendita di articoli per disegno, grafica, belle arti;
k) vendita di giocattoli di marchi a diffusione nazionale ed internazionale, certificati CE e giochi d’epoca;
l) vendita di fiori e piante;
m) gioielleria intesa quale vendita di oggetti preziosi autorizzata ai sensi dell’art. 127 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
n) “negozi storici” di cui alle deliberazioni del Consiglio comunale nn. 130/2005 e 10/2010;
o) vendita di prodotti di alta moda o di “pret à porter” di marchi a diffusione nazionale e internazionale;
p) vendita di elementi di arredo, articoli da regalo di marchi a diffusione nazionale ed internazionale;
q) vendita di tessuti, filati e passamaneria;
r) vendita specializzata di articoli di ferramenta, di materiali per hobbistica svolta su almeno i ¾ della superficie destinata alla vendita, eventualmente abbinata alla vendita di articoli per la casa da effettuarsi su una superficie non superiore a ¼ della superficie destinata alla vendita;
s) profumeria;
t) vendita di prodotti provvisti esclusivamente del marchio di certificazione di commercio equo e solidale;
u) ciclofficina, intesa quale attività artigianale di riparazione ed assistenza all’autoriparazione, anche abbinata ad attività di vendita di biciclette;
v) vendita di prodotti ecologici e biologici come da Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008;
w) parafarmacia, intesa quale esercizio di vicinato che vende prodotti parafarmaceutici e che può vendere prodotti farmaceutici da banco o comunque non soggetti a prescrizione medica ai sensi della l. 248/2006, previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione.


REGIME DI TUTELA

Ecco, sinteticamente, in cosa consiste il regime normativo delle attività tutelate site all’interno della Città Storica:

1. Le attività tutelate non possono essere svolte congiuntamente ad altra attività non tutelata. Se ne deduce che è, invece, possibile l’attività congiunta di due o più attività tutelate (a meno che la delibera non preveda l’esercizio in forma esclusiva).

2. In caso di chiusura definitiva di una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita esclusivamente l’attivazione di una delle attività commerciali o artigianali tutelate appartenenti al medesimo settore/tipologia alimentare o non alimentare.
Tale vincolo:

a) riguarda esclusivamente l’ipotesi di cessazione e non di trasferimento dell’attività; b) non si costituisce nei locali in cui l’attività tutelata sia stata esercitata da meno di due anni continuativi;

b) decade nei locali in cui da almeno tre anni (prima erano cinque) non sia stata svolta un’attività commerciale o artigianale tutelata.

Dalla DCC n. 49/2019 è stato finalmente espunto l’obbligo di anzianità almeno triennale di iscrizione alla Camera di commercio o all’albo delle imprese artigiane.
Ciò in conformità alla giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio, sentt. nn. 5321 e 5588 del 2019) che ha disposto, tra l’altro, l’annullamento dell’art. 8, comma 1, della DCC n. 47/2018, nella parte in cui subordinava l’apertura delle attività ivi elencate al possesso di un’anzianità di iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo delle imprese artigiane non inferiore a tre anni e all’esercizio almeno triennale dell’attività.
Per le attività tutelate che si svolgono all’interno dell’area UNESCO si applicano le norme di cui al Titolo V della DCC n. 49/2019.


I PROGETTI DI QUALITÀ

Il regime normativo delle attività tutelate conosce un’eccezione nei Progetti di qualità (art. 13, DCC n. 49/2019):
«Possono essere presentate, in via eccezionale, proposte commerciali caratterizzate da elevati standard qualitativi per l’apertura di attività commerciali e artigianali in deroga alla disciplina contenuta nel presente Regolamento.
Tali proposte, previa verifica istruttoria effettuata da una Commissione Tecnica, saranno sottoposte alla valutazione della Giunta Capitolina che potrà assentire la suddetta apertura in deroga e condizionare la stessa a precise prescrizioni».


RIFERIMENTI NORMATIVI

* Deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 49/2019, «Modifica del Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica approvato con Deliberazione A.C. n. 47 del 17 aprile 2018»

* Deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 47/2018, «Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica»

* Regolamento della Regione Lazio 17/2016, «Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 Febbraio 2015, n. 3. “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”»

* Legge Regione Lazio 3/2015, «Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche»

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